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| Censura su Internet. Giudice di Sondrio oscura articoli non graditi a 10 anni dalla pubblicazione Storia di Censura a Sondrio. Gli articoli incriminati - 18/05/2010 |
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| Con ordinanza del 12 marzo 2010, il Giudice Pietro Paci del Tribunale di Sondrio ha ordinato d'urgenza la rimozione dal sito internet di LABOS Editrice di alcuni articoli pubblicati sul periodico mensile 'l Gazetin tra il settembre 2000 e l'aprile 2001 e archiviati on line nella documentazione del Caso fallimento GIANONCELLI. La notizia è di quelle parecchio preoccupanti per la libertà d'espressione e di stampa nel nostro paese e riguarda il marasma più assoluto della giustizia che si misura (o tenta di farlo) con l'editoria web. Gli articoli risalgono a quasi dieci anni fa. Sono infatti usciti in edizione cartacea tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001 e, più o meno nello stesso periodo, inseriti nell'archivio web. – Un provvedimento d'urgenza 10 anni dopo la pubblicazione? C'è qualcosa che non torna. La Libertà di Stampa riguarda un diritto costituzionalmente tutelato e qualsiasi provvedimento limitativo della libertà di espressione è grave e importante. Nel provvedimento adottato per la censura web si fa una sommaria equiparazione alla stampa, qualificando “prodotto editoriale” (distinto dal prodotto cartaceo) anche l'archivio elettronico del giornale. Esattamente come se il giudice, consapevolmente, provvedesse al sequestro di un giornale nelle edicole (o un libro nelle librerie)! E, per giunta, a distanza di circa dieci anni dalla pubblicazione... A proposito dei provvedimenti d'urgenza (art. 700 c.p.c.) -condizioni per la concessione in genere-, esiste tra l'altro un recente caso giurisprudenziale che sancisce «Per l'assenza dei presupposti che giustificano il sequestro della stampa, va rigettato il ricorso proposto da chi, lamentando la lesione del diritto alla riservatezza e dell'onore, chiedeva che fosse ordinata in via d'urgenza la rimozione di articoli e filmati dai siti web di alcune testate telematiche». (Tribunale di Padova, 1° ottobre 2009: Lazzaro contro Soc. Gruppo ed. L'Espresso) La vicenda è ancora giudizialmente aperta, sia per la causa civile che per il ricorso d'urgenza. Vedremo come finirà. Ma intanto è bene che molti sappiano cosa può accadere quando esistono leggi liberticide che favoriscono la censura. GLI ARTICOLI INCRIMINATI I FALLIMENTOPOLI. IL CASO DEI FRATELLI GIANONCELLI DI SONDRIO Oh, che bell'affare! E pazienza se ai creditori del fallimento non resteranno che briciole Appello al Presidente del Tribunale di Sondrio e invito a non lasciar passare sotto silenzio l'ignobile prevaricazione nei confronti della signora Lina Moretti a cura del Comitato territoriale "INSIEME PER LA GIUSTIZIA" Il Comitato territoriale Insieme per la giustizia dell’Associazione nazionale Democrazia e Legalità, si sta interessando alle vicende collegate al fallimento della Società Gianoncelli Snc, di Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno (Questo giornale si è già occupato del caso nell'edizione del dicembre 1998, con una ricostruzione curata dal Direttore - Ndr), le quali, pur riguardando una singola azienda e i suoi soci, presentano sfaccettature comuni a molti altri fallimenti. Stiamo predisponendo un articolato dossier, che verrà inoltrato alla Corte Europea per i diritti dell’uomo e alle istituzioni pubbliche che, direttamente o indirettamente, si occupano di Giustizia. Del caso verrà interessato anche l’Osservatorio europeo sulla Legalità fondato dal Senatore Antonio Di Pietro, associazione federata con Democrazia e Legalità. È nostra intenzione pubblicare (a puntate) gli aspetti più salienti delle predette vicende sul Gazetin, ma lo faremo con le prossime edizioni, in quanto in questo numero ci preme, vista l’urgenza, prendere posizioni in difesa della signora Lina Moretti, persona di 90 anni compiuti, madre dei falliti, titolare del diritto di usufrutto indiviso al cinquanta per cento sugli immobili, ad uso commerciale, acquisiti al fallimento. L’usufruttuaria, come nei suoi pieni poteri, avrebbe voluto locare gli immobili, assicurando a sé e al fallimento una rendita mensile di circa lire tre milioni. Il curatore, dott. Marco Cottica, trincerandosi dietro pseudo-interessi del fallimento, ha posto il veto assoluto. La signora Lina Moretti è stata costretta ad adire le vie legali, per ottenere il risarcimento dei danni e per individuare la porzione di ciascun immobile su cui poter esercitare, in piena autonomia, fintanto che permane la comunione con il fallimento, il proprio diritto di usufrutto. Il curatore, per tutta risposta, ha chiesto la concentrazione dell’usufrutto su un unico immobile (o porzione di immobile). La signora Moretti non può essere privata dal diritto che lei stessa si è riservata in sede di donazione ai figli della nuda proprietà. Il curatore, che in base alla Legge fallimentare ha solo funzioni di amministratore, non ha titolo per impedire l’esercizio del diritto reale di usufrutto, né ha titolo per precludere qualsiasi possibilità di trattativa tra la signora Moretti e i futuri acquirenti degli immobili. Il curatore, che dalla data del fallimento (3 dicembre 1997) non aveva mosso un dito per vendere gli immobili, nel mese di aprile 2000, in piena causa, prima ancora che venisse esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha chiesto l’autorizzazione alla vendita degli immobili al Giudice delegato, dott. Fabrizio Fanfarillo. Il dott. M. Cottica, per sua stessa ammissione, nell’istanza al giudice ha precisato che gli immobili, stante la causa pendente, non sono appetibili ma che si poteva tentare un primo esperimento d’asta (il tentativo è costato circa lire 210 milioni…). Il curatore, avrebbe dovuto attendere il deposito della sentenza, prima di dar corso a qualsivoglia esperimento d’asta. Diversamente dovrebbe rinunciare alle sue pretese e consentire alla signora Lina Moretti di esercitare il proprio diritto di usufrutto senza coercizioni di sorta. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca!!! Del resto, fino al deposito della predetta sentenza non è dato modo di sapere quale immobile (o porzione di immobile) venga venduto in regime di piena proprietà e quale in regime di nuda proprietà. Il primo esperimento d’asta, o meglio il primo tentativo, come prevedibile, è andato deserto. Il curatore, incurante dell’evolversi della causa (c’è un’udienza l’11 di ottobre), in data 12 ottobre 2000 tenterà un secondo esperimento, che vede, in un colpo solo, un deprezzamento degli immobili di circa lire 210 milioni. E così, di tentativo in tentativo, gli acquirenti degli immobili faranno un affare, mentre ai creditori del fallimento non resteranno che poche briciole. L’attività commerciale è stata smantellata, le famiglie dei falliti sono state ridotte sul lastrico, i dipendenti hanno perso il posto di lavoro, gli immobili vengono svenduti, le spese di procedura e i danni sono alle stelle. A chi giova tutto questo? Dov’è l’interesse del fallimento? Perché mai a farne le spese dovrebbe essere la signora Moretti, che non ha nulla a che fare con il fallimento? Per poter affrontare serenamente il futuro, ella ha bisogno di percepire ora la rendita mensile derivante dall’esercizio del suo diritto di usufrutto, per il quale, peraltro, è costretta a spendere oltre la metà della sua misera pensione (L. 800.000) per pagare le tasse (ICI, IRPEF e altri balzelli) sugli immobili posti in vendita. Il Comitato territoriale Insieme per la Giustizia dice basta alle prevaricazioni nei confronti di una persona di novanta anni e lancia un appello al Presidente del Tribunale, dott. Francesco Saverio Cerracchio, affinché disponga la sospensione dell’esperimento d’asta, fino al momento in cui la sentenza inerente la causa in corso verrà depositata. Nel contempo gli immobili potrebbero essere concessi in locazione, consentendo sia alla signora Lina che al fallimento di percepire i relativi canoni. Si invitano coloro che hanno a cuore i problemi della giustizia a inviare al numero di fax 0342–512989 messaggi di solidarietà a favore della signora Lina Moretti, i quali verranno diffusi a mezzo stampa e su Internet e inoltrati al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente della Repubblica, alla Commissione europea per i diritti dell’uomo affinché ciascuno, per quanto di propria competenza, adotti gli opportuni provvedimenti. (da 'l Gazetin, SETTEMBRE 2000) II SONDRIO. SCONCERTO PER IL PROVVEDIMENTO DEL GD FANFARILLO Senza pensione i Gianoncelli Così imparano a mettere in piazza, anziché subire in silenzio, tutte le prevaricazioni subite? (Sondrio, Red.) Il Comitato territoriale Insieme per la Giustizia ha diffuso un comunicato con una notizia sconcertante: «I signori Gianoncelli Franco e Gianoncelli Peppino, soci dichiarati falliti della Società Gianoncelli s.n.c., con decreto del Giudice Delegato al Fallimento dr. Fabrizio Fanfarillo datato 21 ottobre 2000, notificato il 24 ottobre 2000, sono stati espropriati delle pensioni future, già a far tempo dal mese di novembre 2000 (avverso il provvedimento i falliti hanno presentato ricorso). Il Giudice Delegato ha adottato simile drastico provvedimento senza manco attendere la pronuncia della sentenza di un giudizio pendente avverso altra sua ordinanza del 19 settembre 2000, con cui ha disposto l’acquisizione di assegni circolari ottenuti dai falliti in pagamento della pensione di settembre, comprensiva del rimborso fiscale derivante dal Mod. 730/2000 (l’informazione è stata comunicata agli organi del fallimento dai diretti interessati). «Il ricorso, discusso nell’udienza del 19 ottobre 2000, verte su mere ragioni di diritto. I falliti si riportano, in particolare alla sentenza n. 6518/1998 con la quale la Corte di Cassazione ha sciolto un nodo molto dibattuto in dottrina in materia di credito Irpef. La condizione di pensionati dei signori Gianoncelli Franco e Gianoncelli Peppino era cosa nota, in quanto il primo percepisce la pensione di vecchiaia dal mese di novembre 1997 (un mese prima del fallimento), mentre il secondo ha maturato il diritto in pieno fallimento (mese di febbraio 1999). Il curatore, nonostante debba vagliare, per legge, tutta la corrispondenza dei falliti e nonostante abbia consegnato al Sig. Gianoncelli Peppino il libretto di pensione (inviato per posta), con la propria costituzione in giudizio ha affermato che solo ora è venuto a conoscenza che i falliti percepivano la pensione. «Con il provvedimento del 19 settembre, in netta contraddizione con il decreto del 21 ottobre (acquisizione delle pensioni all’attivo del fallimento), il dr. Fanfarillo affermava letteralmente: gli assegni de quibus contengono sia somme di pertinenza dei falliti (rata di pensione), sia somme di pertinenza della massa (rimborso di imposte)». «I falliti», conclude amaramente il comunicato, «se vorranno ottenere una quota della loro pensione a titolo di sussidio di sopravvivenza dovranno inoltrare apposita istanza al Giudice Delegato, documentare la situazione dei loro nuclei familiari e… sperare nella Divina Provvidenza». Per ragioni di spazio l’argomento, che è molto complesso ma di altrettanta inaudita gravità, verrà trattato in dettaglio nel prossimo numero. (da 'l Gazetin, NOVEMBRE 2000) III FALLIMENTOPOLI. SVILUPPI CASO GIANONCELLI: LA VICENDA DELLE PENSIONI «Una cosa non potranno mai portarci via: la nostra dignità» È inaudito che nel 2000 accadano ancora simili cose a cura del Comitato territoriale "INSIEME PER LA GIUSTIZIA" La nostra Associazione credeva che sarebbe stato sufficiente lanciare accorati appelli al Tribunale di Sondrio, per fornire ai giudici la chiave di lettura delle intricate vicende collegate al fallimento della Società Gianoncelli. Il risultato? Franco e Peppino Gianoncelli rimarranno senza percepire una lira di pensione (nel senso letterale del termine) fino al mese, rispettivamente, di luglio 2001 e di maggio 2002. Siamo forse stati noi la causa involontaria di tanta sofferenza? Abbiamo chiesto loro scusa. Ci hanno risposto: «C’è una cosa che non potranno mai portarci via: la nostra dignità. Da soli ci saremmo annientati. Il cammino dei fallimenti è cosparso di croci. Sono molti coloro che, non reggendo alla solitudine, si sono suicidati, si sono lasciati morire d’inedia o si sono dati all’alcool. L’Associazione ci ha dato la forza di lottare. Pur nella sventura, noi ci reputiamo fortunati perché abbiamo la solidarietà di molta gente». Sperando che il Tribunale di Sondrio possa vedere il proprio comportamento come riflesso in uno specchio, narriamo qui di seguito l’ennesima pagina amara del "dramma" dei signori Franco e Peppino Gianoncelli, a cui va tutta la nostra stima e solidarietà. I termini della questione La vicenda fonda le proprie radici nella sentenza n. 6518 del mese di luglio 1998, con la quale la Corte di Cassazione, sciogliendo un nodo da tempo dibattuto in dottrina, affermava che i crediti d’imposta, come peraltro i debiti d’imposta, non soggiacciono alla legge del concorso fallimentare. Franco e Peppino Gianoncelli chiesero il rimborso di crediti d’imposta con il modello 730/2000, che vennero pagati in aggiunta alla rata di pensione del mese di settembre. Il pagamento avvenne mediante assegni circolari nominativi e non trasferibili, emessi dalla Banca Popolare di Sondrio. Peppino, all’atto dell’incasso del proprio assegno circolare, si vide opporre rifiuto agli sportelli della Banca Popolare di Sondrio, in quanto "fallito". Per evitare ulteriori umiliazioni, sebbene non fosse necessario (solo gli intestatari possono incassare gli assegni circolari non trasferibili), il fratello Franco chiese, telefonicamente, autorizzazione al curatore, il quale declinò la propria competenza al riguardo («chiedete l’autorizzazione al Giudice delegato, oppure consultate il vostro avvocato di fiducia»). I falliti, non potendo contare sulla collaborazione del curatore, in data 7 settembre 2000, rivendicando il proprio diritto a trattenere le somme, inoltrarono segnalazione al presidente del Tribunale, al procuratore della Repubblica, al giudice delegato e al curatore per conoscenza. Contemporaneamente presentarono, altrove, gli assegni all’incasso, che andò a buon fine (non poteva essere diversamente, pena la levata del protesto). Da quel momento seguirono nell’ordine (le frasi tra virgolette indicano, in sintesi, il contenuto dei documenti): * Richiesta del curatore datata 8 settembre: «Consegnatemi gli assegni in vostro possesso; fate domanda al giudice delegato per ottenere la restituzione delle somme o di parte di esse». * Risposta di Franco e Peppino Gianoncelli (di seguito solo "risposta") in data 9 settembre: «Solo noi abbiamo titolo per incassare gli assegni circolari, in quanto "non trasferibili". Le somme (pensioni e rimborso IRPEF) sono di nostra esclusiva competenza». * Primo decreto del Giudice delegato, datato 11 settembre, notificato il 22 settembre 2000: «Regolarizzate con marca da bollo la segnalazione del 7 settembre. Si rigetta. Qualora inoltrerete istanza documentata potrei modificare la mia decisione». * Risposta in data 23 settembre: «La nostra lettera del 7 settembre era una semplice segnalazione. Non comprendiamo il motivo del rigetto, dal momento che non abbiamo chiesto niente». * Secondo decreto del Gd, datato 19 settembre, notificato in data 25 settembre: «Consegnate al curatore gli assegni in vostro possesso, i quali contengono rate di pensione di competenza vostra e crediti d’imposta di competenza del fallimento. Qualora inoltrerete domanda, con indicazione dell’importo delle pensioni, disporrò la restituzione di tale importo». * Ricorso avverso il decreto del 19 settembre: «Abbiamo provveduto da circa venti giorni all’incasso degli assegni circolari, in quanto diversamente non potevamo sbarcare il lunario. Sotto il profilo giuridico ribadiamo che i crediti d’imposta sono di nostra competenza». * Costituzione in giudizio del curatore: «Non ero a conoscenza che i falliti percepissero la pensione». * Note dell’udienza in replica alla costituzione in giudizio: «Il curatore non può ignorare che siamo titolari di pensione, in quanto esamina tutta la nostra corrispondenza e ha consegnato egli stesso il libretto a Peppino Gianoncelli. Il decreto del Gd è, in ogni caso, inattuabile perché abbiamo già incassato gli assegni circolari». * Udienza del 19 ottobre 2000: «Il Tribunale si riserva la decisione». * Terzo decreto del Gd, datato 21 ottobre (emesso in pendenza di giudizio): «Le rate di pensione vengono acquisite al fallimento a far tempo dal mese di novembre; il curatore dovrà chiedere alla Banca Popolare di Sondrio la ripetizione delle somme degli assegni circolari. Se mi inoltrerete apposita domanda, determinerò le somme necessarie al vostro mantenimento». * Ricorso avverso il terzo decreto Gd: «Il decreto del 21 ottobre è in contrasto con quello del 19 settembre, con il quale il Gd riconosceva espressamente che le pensioni sono di nostra competenza. Il Tribunale non si è ancora pronunciato sulla competenza dei crediti d’imposta». (La discussione avverrà il 7 dicembre, a giornale in stampa). * Domanda documentata dei falliti per ottenere lo svincolo delle quote di pensione: «La pensione è a malapena sufficienti per vivere e, inoltre, siamo entrambi ammalati cronici». * Rigetto del primo ricorso (nessuna pronuncia in ordine alla competenza dei crediti d’imposta): «I falliti non hanno indicato l’entità de gli importi percepiti e non hanno provato che gli stessi fossero inerenti a pensioni e a crediti d’imposta». * Quarto decreto del Gd, notificato in data 15 novembre 2000: «Confermo integralmente il decreto del 21 ottobre. Per il vostro mantenimento sarebbe sufficiente un importo pari al minimo di pensione (circa 700.000 lire), ma, visto che avete documentato di essere ammalati, sebbene non in forma grave, vi assegno l’intera pensione. Tuttavia, visto che avete incassato l’importo dei crediti d’imposta, vi pignoro le pensioni fino a completo assorbimento, ovvero fino al luglio 2001, per quanto riguarda la pensione di Franco Gianoncelli e fino al maggio 2002 per quanto concerne la pensione di Peppino Gianoncelli». * Ricorso avverso il quarto decreto del Gd: «Il pignoramento delle pensioni è una duplicazione di somme, già chieste dal Gd, con il decreto del 21 ottobre, alla BPS. La sentenza di rigetto del ricorso avverso il decreto del 19 settembre non fa alcuna menzione della competenza dei crediti d’imposta. L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile fa divieto di pignorare, per recupero crediti, più di un quinto della pensione». (Anche questa discussione avverrà il 7 dicembre 2000). Il Curatore, dott. Marco Cottica, sul settimanale Centro valle di domenica 12 novembre 2000, fornì quella che, a suo avviso, era l’interpretazione giuridica dei fatti. Tale interpretazione non rende onore alla verità. È necessario fare chiarezza e inquadrare i fatti, nella loro giusta luce. Nessuna norma della legge fallimentare stabilisce che i falliti debbano inoltrare domanda per trattenere somme da loro percepite alla piena luce del sole. Del resto, se così non fosse, per quale motivo i falliti vengono sottoposti all’umiliante procedura del controllo "a vista" e del vaglio della corrispondenza personale? A che cosa serve la figura del curatore? Gli organi del fallimento pretendevano forse che i falliti dicessero: «Dal controllo della corrispondenza vi è, per caso, sfuggito che noi percepiamo la pensione? Possiamo tenercela?» Il Giudice delegato al fallimento, dott. Fabrizio Fanfarillo, con il decreto del 19 settembre 2000, da un lato, reclamava i crediti d’imposta e, dall’altro, ammetteva (letteralmente) che le rate di pensione (quindi la titolarità della pensione era fatto noto) erano di competenza dei falliti. Il mese successivo (21 ottobre 2000), il medesimo, contraddicendo la propria precedente decisione, disponeva l’acquisizione delle pensioni future all’attivo del fallimento, invitando i falliti a inoltrare domanda per ottenere la rifusione delle somme strettamente necessarie per vivere. Le pensioni, entro i limiti necessari al mantenimento, ai sensi dell’articolo 46 della legge fallimentare, non rientrano tra i beni soggetti al fallimento (quindi non possono essere toccate). Il Gd, pertanto, a norma di legge, avrebbe potuto chiedere le sole somme che, a suo avviso, superavano i predetti limiti. Qualcuno potrebbe pensare, vista la foga con cui si invocano gli interessi dei creditori, che Franco e Peppino siano titolari di "pensioni d’oro". Sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio: i predetti percepiscono mensilmente, rispettivamente, circa lire 1.300.000 e circa lire 1.100.000. Le cifre si commentano da sole. «Oh bella! Percepiscono anche la pensione?» Il caso è complesso e pone parecchi interrogativi. Perché il problema delle pensioni si pone a ben tre anni dal fallimento? Qual è stata la molla che ha indotto il Gd a cambiare rotta? Per quale motivo non ha chiesto gli assegni con il decreto dell'11 settembre? Perché, invece di chiedere gli assegni, non è stata chiesta la documentazione delle somme percepite? Come mai, in data 22 settembre, è stato notificato solo il decreto dell'11 settembre e non anche quello del 19 settembre, sebbene già emesso? Che cosa è accaduto di tanto grave dal 19 settembre 2000 al 21 ottobre 2000? È presto detto: le risposte dei signori Gianoncelli (legittima difesa) hanno determinato un crescendo di provvedimenti drastici. Pure il ricorso avverso il decreto del Gd era scomodo, in quanto i falliti chiedevano una pronuncia di diritto: Di chi è la competenza dei crediti d’imposta? Quale miglior mezzo di quello dell’inammissibilità del ricorso per bypassare l’ostacolo? I decreti di fissazione udienza del primo e del terzo ricorso, da notificare al curatore, a cura dei falliti, rispettivamente entro il 12 ottobre ed entro il 30 novembre, sono stati notificati ai falliti (il primo rigorosamente per posta) l’11 ottobre pomeriggio e il 29 novembre in tarda mattinata. I ricorrenti, nonostante i tempi bruciati, assicurarono gli adempimenti in tempo utile, scongiurando così l'inammissibilità dei ricorsi. Il dott. Marco Cottica, con la propria costituzione in giudizio al primo ricorso, ha lanciato ogni sorta di invettive affermando, in primis, di non conoscere la condizione di pensionati di Franco e Peppino. (Di cosa pensava vivessero?) La memoria del curatore lasciava presagire quello che sarebbe stato l’epilogo della vicenda. Sia al curatore che ai ricorrenti venne assegnato termine, per memorie, fino al 15 ottobre (domenica). Tutto pareva preordinato. Ai falliti, che prima del giorno 16 ottobre non avrebbero potuto prendere visione della memoria del curatore, non rimaneva che replicare con le note dell’udienza, equivalenti a dichiarazioni a verbale. Il curatore eccepiva la tardività delle repliche, le quali, a suo avviso, avrebbero dovuto essere depositate entro domenica 15 ottobre (ovvero prima di poter prendere visione della sua memoria). Il Tribunale di Sondrio, quasi volesse ignorare la sentenza della Cassazione, ha rigettato il ricorso senza pronunciarsi sulla competenza dei crediti d’imposta. L’organo giudicante si è limitato a eccepire che i ricorrenti non hanno indicato gli importi degli assegni (nessuna informazione in tal senso è stata loro chiesta) e che non hanno dimostrato che le somme incassate fossero realmente crediti d’imposta (Il Gd ha preso alla lettera la comunicazione dei falliti per emettere il proprio decreto). Il Tribunale, al contrario, andando oltre il dettato del decreto («consegnate gli assegni in vostro possesso»), ha rigettato il ricorso senza manco aprire una fase istruttoria e senza dare per lette le note dell’udienza (quasi a dire: subite e state zitti!). Le note dell’udienza, tuttavia, sono state consegnate al curatore, il quale, forse punto nel vivo dal loro contenuto, le ha inoltrate al Gd, per gli opportuni provvedimenti. E così, prima ancora che il Tribunale si pronunciasse in merito al ricorso, il Gd ha emesso un nuovo decreto, rincarando la dose (acquisizione delle pensioni all’attivo del fallimento a far tempo dal mese di novembre). E pensare che critichiamo tanto i processi "alla bulgara"!!! Franco e Peppino, inginocchiandosi al volere del Gd (violando persino la privacy dei loro familiari non falliti), inoltrarono domanda intesa a ottenere che l’intera pensione percepita rimanesse, come per il passato, nella loro piena disponibilità. Alla domanda allegarono, oltre alle pezze giustificative di spese ripetitive, la prova che erano entrambi ammalati in modo irreversibile (il primo in poco tempo ha subito due interventi chirurgici e il secondo soffre di patologia cronica). L'interesse dei creditori… Il Giudice delegato con l’ultimo decreto (il quarto in ordine di tempo), affermando che avrebbe potuto essere sufficiente per il mantenimento una somma pari al minimo di pensione (lire 700.000) ma che avendo documentato i falliti di essere ammalati, sebbene in modo non molto grave (sic!!!), lasciava loro la disponibilità dell’intera pensione ma (troppo bello per essere vero!) visto che, a suo dire, i falliti si erano appropriati di somme di competenza del fallimento (crediti d’imposta, sulla cui competenza il Tribunale di Sondrio non si è ancora pronunciato), fino all’assorbimento di tali somme (pagate dai falliti in anticipo al fisco e dallo stesso rifuse) gli stessi non percepiranno una lira di pensione fino al luglio 2001 (Franco) e al maggio 2002 (Peppino). Le pensioni dei fratelli Gianoncelli inerenti tali periodi verranno introitate dal Fallimento (a vantaggio dei creditori, si legge nelle precisazioni del curatore). Vogliamo parlare del tanto decantato interesse dei creditori? Il fallimento, dopo aver smantellato l’attività, gli automezzi e le attrezzature, ha distribuito meno di quanto avrebbe potuto distribuire la società con i soli crediti esigibili entro il mese di dicembre 1997 se non fosse fallita (circa 115 milioni). A tre anni dalla dichiarazione di fallimento sono stati distribuiti ai creditori lire 70 milioni (per trattamento di fine rapporto, somme che la società avrebbe dovuto pagare solo al termine del rapporto di lavoro dipendente, ovvero dopo molti anni se l'azienda fosse rimasta in attività) a fronte di circa 160 milioni di incassi (lire 90 milioni sono stati spesi per costi di procedura). Il negozio al dettaglio, in piena attività, è stato smantellato e venduto con un ricavo, al netto dei costi di procedura, di circa lire 5 milioni. Gli immobili sono stati messi all’asta "tentando" un primo esperimento, andato deserto, e "ritentando", con ribasso di oltre 200 milioni (circa 10 anni di pensione di entrambi i fratelli Gianoncelli!) un secondo esperimento, pure andato deserto. È lecito presumere che possa esservi un terzo tentativo, con un ulteriore ribasso di 200 milioni, e così via. Che dire poi del fatto che è stata preclusa la possibilità di affittare gli immobili alla signora Moretti (90 anni, madre dei falliti), causando alla stessa un danno stimato a tutt’oggi in lire 110 milioni (che prima o poi dovrà essere risarcito) e altrettanto al fallimento per mancato introito? (cfr. 'l Gazetin, settembre 2000) Concludiamo qui, sebbene l’elenco sia ancora lungo. Togliere il pane di bocca a Franco e Peppino non serve certamente a sollevare le sorti del fallimento. C’è ancora qualcuno che alla luce dei fatti qui narrati pensi che il sequestro della pensione possa giovare in qualche modo ai creditori? È inaudito che nel 2000 accadano ancora simili cose. Eppure il Medio Evo è passato da un pezzo. Persino la conquista della luna è già preistoria. (da 'l Gazetin, DICEMBRE 2000) IV FALLIMENTOPOLI. LA PARADIGMATICA VICENDA DELLE PENSIONI DEI GIANONCELLI Illustrissimi del Tribunale: «E se fossero i vostri figli?» Un vero e proprio accanimento, senza un attimo di tregua, contro i malcapitati di turno Con una tempistica che riduce il rito della giustizia alla stregua di una partita a scacchi: una fredda teoria di mosse e contromosse a cura del Comitato territoriale "INSIEME PER LA GIUSTIZIA" Franco Gianoncelli, all’indomani del dibattito tenutosi alla Piastra, sul tema "Il fallimento – un dramma umano e sociale", era un uomo nuovo. Aveva ritrovato la carica. Aveva incontrato persone che non vedeva da tempo, venute da più parti della provincia di Sondrio per tributargli affetto e solidarietà. Aveva capito che nulla era cambiato nei sentimenti di coloro (clienti, fornitori, amici) che avevano avuto modo di apprezzare la sua onestà e la sua serietà professionale. Il fratello Peppino, purtroppo, non ha potuto vivere quel bel momento di gloria perché era ricoverato in ospedale, dove ha trascorso anche il giorno di Natale. A lui vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. "Versate le pensioni ai Gianoncelli" (Francesco Saverio Cerracchio, La Provincia 19/12/2000) ma solo 12 mensilità, mi raccomando! Abbiamo appreso dalla stampa che le pensioni erano state "sbloccate", con un provvedimento del Tribunale di Sondrio, depositato nella medesima data della riunione. Tutto sembrava andare a gonfie vele. Avremmo voluto ringraziare pubblicamente il Tribunale di Sondrio, ma la nostra gioia è durata quanto i sogni della piccola fiammiferaia. Con la sentenza, notificata ai diretti interessati il 21 dicembre 2000, il Tribunale di Sondrio aveva disposto lo svincolo delle pensioni (nei limiti di cui diremo appresso) ma aveva rigettato il ricorso per quanto riguardava i crediti d’imposta, pur riconoscendo che i fratelli Gianoncelli avevano legittimamente incassato gli assegni circolari. Il curatore, in esecuzione di tale sentenza, o meglio di un simultaneo decreto del Giudice Delegato, ha restituito ai diretti interessati le rate di pensione di novembre e dicembre, ma non anche la tredicesima mensilità e il bonus fiscale di lire 350.000 che l’erario ha rimborsato a tutti i contribuenti per effetto della riduzione delle imposte. «Scusi curatore, c’è stata una svista – disse Franco Gianoncelli – non ci sono stati restituiti gli importi della tredicesima mensilità e dello sgravio fiscale 2000». «Non c’è alcuna svista – rispose il dott. Marco Cottica – tali somme sono state acquisite al fallimento. Se avete qualcosa da ridire fate ricorso. Tanto siete abituati». Nel precedente numero avevamo riferito che, nel mese di novembre 2000, Franco e Peppino Gianoncelli avevano chiesto che il Giudice delegato lasciasse nella loro disponibilità l’intera pensione, stanti le disagiate condizioni economiche e le precarie condizioni di salute di entrambi. La richiesta è stata presa alla lettera. Il Tribunale di Sondrio ha disposto la rifusione delle rate di pensione solamente per un importo pari a quello percepito dai falliti nel mese di ottobre. Non una lira di più. Cosa importa se nel frattempo sono lievitati i costi di gas, luce, acqua potabile, gasolio per riscaldamento? Cosa importa se con la manovra finanziaria è stato ridotto il carico fiscale, soprattutto per i contribuenti a basso reddito? A che giova che il Governo abbia in programma di aumentare le pensioni più basse perché ritenute inadeguate? Quello che vale per la generalità dei contribuenti e dei pensionati non vale per Franco e Peppino. Gli incrementi retributivi collegati all’abbattimento delle imposte, così come quelli collegati all’inflazione verranno introitati, sine die, dal fallimento. Che dire poi della mancata erogazione della tredicesima mensilità, la quale, per legge, è impignorabile, in quanto finalizzata alle spese straordinarie tipiche delle festività natalizie (regali, addobbi, pranzi, ecc).? Invece della gratifica natalizia, Franco e Peppino hanno trovato sotto l’albero (si fa per dire) un decreto, notificato il 21 dicembre 2000, con il quale il Giudice Delegato, dott. Fabrizio Fanfarillo, intimava loro di restituire, entro dieci giorni la somma inerente i crediti d’imposta, pena la denuncia alla Procura, in caso di inadempimento, per reato fallimentare (bancarotta). La storia insegna che persino i popoli in guerra, in occasione del Santo Natale, interrompono le ostilità. Ai fratelli Gianoncelli, invece , non è stato concesso un attimo di tregua. I decreti del Giudice delegato debbono essere impugnati in tre giorni (nel caso in specie entro il 24 dicembre). E così, a tamburo battente, per poter salvaguardare i propri diritti, Franco e Peppino hanno dovuto presentare il quarto ricorso, la cui discussione è in programma per il giorno otto febbraio. La questione crediti d'imposta Il Tribunale di Sondrio, senza effettuare alcuna analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai falliti in sede di ricorso, ha stabilito che i crediti d’imposta spettassero al fallimento. Vorremmo effettuare talune nostre considerazioni al riguardo. I crediti d’imposta, come noto a tutti i contribuenti, possono derivare dal riconoscimento da parte dell’erario di detrazioni per talune spese tassativamente elencate, quali spese funebri (a Gianoncelli Franco nel 1995 è morta la moglie), interessi su mutui ipotecari, assicurazioni sulla vita, spese mediche, chirurgiche, per acquisto di medicinali, oppure da riduzione del reddito in presenza di oneri deducibili (Franco e Peppino hanno pagato consistenti somme per contributi INPS personali prima di percepire la pensione), oppure più semplicemente da un calo drastico di reddito rispetto a quello dell’esercizio precedente e dal conseguente diritto al rimborso di acconti pagati in eccedenza rispetto alle imposte dovute. La Società Gianoncelli ha dichiarato perdite d’impresa a far tempo dal 1991. I crediti d’imposta riscossi da Franco e Peppino a seguito della presentazione del Mod. 730/2000 derivano dal rimborso di ritenute d’acconto agli stessi prelevate dai sostituti d’imposta sulla pensione o sui compensi di amministratori, percepiti dal 1993 al 1997 e versate all’erario in misura superiore alle imposte dovute. La logica che sta alla base del rigetto del ricorso dei falliti è riconducibile al seguente concetto: «Il pagamento delle imposte compete ai falliti. Il rimborso di acconti di imposta pagati in eccesso (dai falliti a titolo personale) deve essere ripartito tra i creditori». In altri termini: «I debiti d’imposta sono vostri; se avete versato imposte di troppo chiedete il rimborso e versatelo al fallimento». Non rimane che attendere il giudizio della Corte di Cassazione, alla quale i fratelli Gianoncelli sono in procinto di proporre ricorso. Come può, in ogni caso, il Giudice Delegato ventilare il reato di bancarotta, se i fratelli Gianoncelli non verseranno entro dieci giorni le somme inerenti il rimborso imposte al fallimento? Non va dimenticato che solo in data 21 dicembre 2000 è stato chiesto a Franco e a Peppino il versamento delle somme al fallimento e che, in base ad orientamenti giurisprudenziali consolidati, compete ai soggetti erogatori delle somme rifondere le stesse al fallimento, con diritto di rivalsa sui percettori. Il Tribunale di Sondrio, pertanto, stando agli orientamenti della Cassazione, avrebbe dovuto individuare nell’INPS il soggetto tenuto alla ripetizione delle somme inerenti i crediti d’imposta. L’Inps, a sua volta, avrebbe potuto esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’Erario e quest’ultimo nei confronti dei falliti. Con i precedenti decreti, il Gd non ha mai chiesto la rifusione delle somme ma solo la consegna degli assegni circolari, ottenuti da Franco e Peppino in pagamento della pensione del mese di settembre 2000. Non solo. Con il proprio decreto del 14 novembre, il Giudice medesimo, individuava nella BPS il soggetto tenuto alla rifusione delle somme («manda al curatore di chiedere alla Banca Popolare la ripetizione delle somme pagate con gli assegni circolari»). Con il ricorso, presentato in data 16 novembre, avverso tale decreto, Franco e Peppino chiedevano, in via principale che il Tribunale si pronunciasse favorevolmente in merito ai crediti d’imposta e, in subordine, che la ripetizione delle somme venisse chiesta, come indicato nel Decreto del Gd, alla BPS. Prontamente (20 novembre 2000), il dott. Fanfarillo emanò un decreto con cui disponeva «di soprassedere a chiedere la ripetizione delle somme degli assegni alla Banca Popolare di Sondrio». I ricorrenti, con le note dell’udienza, depositate il 7 dicembre, precisavano, producendo giurisprudenza consolidata, che, a prescindere dalla mutata decisione del Gd, i soggetti tenuti a ripetere le somme erano gli istituti di credito che avevano effettuato il pagamento, fermo restando il diritto di rivalsa di questi ultimi nei confronti dei falliti. Il Tribunale di Sondrio, in accoglimento parziale del ricorso, ha ammesso che Franco e Peppino Gianoncelli, in base alla legge sugli assegni circolari, avevano legittimamente incassato gli importi. Ci sono voluti quattro mesi e tre ricorsi prima che il Tribunale di Sondrio sancisse questo importante principio e prima che intervenisse pronuncia sulla competenza delle somme rimborsate dall’erario. Rammentiamo che con la precedente sentenza, notificata ai falliti nel mese di novembre 2000, il Tribunale di Sondrio, senza pronunciarsi sulla competenza dei crediti d’imposta, aveva rigettato il ricorso con il quale i falliti affermavano: «L’ordinanza del Giudice Delegato è inapplicabile, in quanto al momento della sua notifica avevamo già incassato legittimamente gli assegni». Orbene, se, come ora è stato espressamente riconosciuto dal Tribunale di Sondrio, gli assegni circolari sono stati legittimamente incassati dagli intestatari e se solo ora vengono chiesti in restituzione gli importi inerenti il rimborso crediti d’imposta, significa che le somme incassate nel mese di settembre sono rimaste legittimamente nella disponibilità dei falliti, i quali hanno dovuto, peraltro, utilizzarle per sopperire alla mancata erogazione delle pensioni di novembre e dicembre, le quali, come anzi precisato, sono state dissequestrate solo in data 20 dicembre 2000. È questa la legalità? Quanto dovranno ancora soffrire i signori Franco e Peppino Gianoncelli? Siamo veramente sicuri che tutto quanto accaduto rientri nella piena legalità? La nostra associazione ha intenzione di scoprirlo, segnalando i fatti alle autorità competenti. Il Gd impiega un attimo a stendere un decreto, con il quale può permettersi di cambiare quanto affermato con i decreti precedenti, a seconda delle linee difensive adottate dai falliti. I fratelli Gianoncelli, invece, per ogni decreto sono costretti a presentare ricorso al Tribunale e, visti gli esiti dei ricorsi precedenti, alla Corte di Cassazione, ma soprattutto, ogni azione lesiva dei loro diritti e interessi legittimi è un attentato alla salute. Peppino ne sa qualcosa. Vorremmo rivolgere una domanda a coloro che, forti del potere, fanno del male alle persone deboli e indifese: Se un giorno i vostri figli, o i figli dei vostri figli, si trovassero in difficoltà e incontrassero sul loro cammino persone come voi, ne sareste felici? (da 'l Gazetin, GENNAIO 2001) LINK |
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