Art.
1. - Costituzione dell'Associazione
1. Si costituisce l’Associazione “Enzo Tortora”
– Radicali Milano, con un sito internet ufficiale su www.radicalimilano.it. L'Associazione
si propone di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative di Radicali
Italiani del Partito Radicale Transnazionale, delle associazioni costituenti
il Partito Radicale Transnazionale.
2. Attraverso l’Associazione gli iscritti agiscono per il perseguimento
degli obiettivi programmatici delineati nella mozione congressuale.
Art. 2. - Gli iscritti
1. È iscritto all’Associazione chiunque ne accetti lo Statuto
e versi la quota annuale di adesione.
Art. 3. - Gli organi
1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il
Segretario, il Tesoriere, la Giunta di Segreteria e la Giunta di Tesoreria.
2. Il Segretario e il Tesoriere nominano, dopo essersi consultati, la
Giunta di Segreteria e la Giunta di Tesoreria per farsi coadiuvare nell’adempimento
dei rispettivi mandati.
3. Il mandato degli organi eletti si conclude alla data della successiva
Assemblea ordinaria dei soci.
4. Le cariche elettive non sono retribuite.
5. Entro 60 giorni dall’elezione, Segretario e Tesoriere sono tenuti,
a pena di decadenza, a regolarizzare la propria iscrizione all’Associazione
e a iscriversi ad almeno uno dei soggetti radicali di cui all’articolo
1, comma 1.
Art. 4. - L'Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione Enzo Tortora, di cui stabilisce gli obiettivi
dell’azione politica annuale. È costituita da tutti gli iscritti
in regola con le quote d’adesione.
2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno,
in autunno; è convocata dal Segretario o, in difetto, dal Tesoriere,
mediante l’invio dell’ordine del giorno agli iscritti almeno
un mese prima dell’adunanza.
3. L’Assemblea dei soci si riunisce in sessione straordinaria su
iniziativa del Segretario o del Tesoriere, ovvero su richiesta motivata
di almeno un quarto degli iscritti in regola con le quote di adesione,
mediante l’invio dell’ordine del giorno agli iscritti almeno
due settimane prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può
essere modificato.
4. L’Assemblea straordinaria dei soci può far decadere il
Segretario o il Tesoriere, con mozione di sfiducia motivata, recante l’indicazione
del nome del candidato a sostituirlo. La mozione di sfiducia può
essere proposta da almeno un quarto degli iscritti in regola con le quote
di adesione; l’Assemblea dei soci è convocata con le modalità
previste al comma 3. Se approvata, la mozione comporta l’immediata
sostituzione del Segretario o del Tesoriere con il candidato indicato
nella mozione stessa.
5. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità
previste al comma 3, in caso di dimissioni del Segretario e/o del Tesoriere
5-bis. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, con le
modalità previste al comma 3, nel caso in cui, trascorsi i limiti
temporali prestabiliti, Segretario e/o Tesoriere non abbiano ottemperato
a quanto previsto all’articolo 3, comma 5.
6. Tutti i congressisti hanno diritto di parola e di iniziativa sui temi
oggetto di discussione.
7. L’Assemblea elegge il proprio presidente; discute e approva l’ordine
dei lavori e il regolamento.
8. Non è ammesso il voto per delega.
9. Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono valide se adottate
a maggioranza dei voti validamente espressi.
10. L’Assemblea dei soci elegge il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
approva il bilancio annuale dell’Associazione; determina la quota
di adesione.
Art. 5. - Il Segretario
1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei soci. Ha la
rappresentanza dell’Associazione.
2. Il Segretario dà esecuzione alle decisioni dell’Assemblea
dei soci, coordinando l’attività degli iscritti; presenta
all’Assemblea dei soci una relazione sull’attività
svolta.
3. Il Segretario può incaricare una o più persone del coordinamento
di specifiche iniziative individuate dalla mozione congressuale.
4. Il Segretario assicura la circolazione delle informazioni tra gli iscritti,
anche attraverso l’utilizzo del sito internet ufficiale di cui all’articolo
1 comma 1.
Art. 6. - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere è responsabile del bilancio e propone le iniziative
di politica finanziaria.
2. Il fondo comune dell’Associazione, costituito dalle quote di
adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro
contributo, è amministrato dal Tesoriere.
3. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia
delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell’esecuzione
delle spese; predispone e redige il bilancio dell’Associazione,
nonché la relazione di bilancio, secondo scritture contabili redatte
con criteri di analiticità, e li presenta all’Assemblea dei
soci per l’approvazione.
4. Le spese su iniziative non previste dalla mozione congressuale ed eccedenti
l’ordinaria amministrazione sono sempre deliberate dal Tesoriere
d’intesa con il Segretario.
5. Le scritture contabili e i bilanci, che le presuppongono, sono pubblici.
Art. 6bis. - La Giunta di Segreteria
1. La Giunta di Segreteria è nominata dal Segretario, d’intesa
con il Tesoriere, e collabora nella gestione politica e organizzativa
dell’Associazione.
2. Alle riunioni di Giunta sono invitati gli iscritti all’Associazione
eletti nelle istituzioni o negli Organi dirigenti dei soggetti dell’area
radicale.
Art. 6ter. - La Giunta di Tesoreria
1. La Giunta di Tesoreria è nominata, d’intesa con il Segretario,
dal Tesoriere e collabora con quest’ultimo nell’espletamento
del mandato.
Art. 7. - Modalità di elezione del
Segretario e del Tesoriere
1. Per l’elezione del Segretario, ogni congressista dispone di un
voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia
ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda
votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima
votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità di
voti, si rinnova la votazione di ballottaggio. In caso di ulteriore parità,
si procede a sorteggio, così come in tutti gli altri casi di parità.
2. L’elezione del Tesoriere avviene con le modalità previste
per la scelta del Segretario.
Art. 7bis. - Il Rappresentante al Comitato
Nazionale di RI
1. I rapporti fra l’associazione e il soggetto politico nazionale
Radicali Italiani sono regolati dallo Statuto vigente di Radicali Italiani.
2. Il Tesoriere, entro 15 giorni dal raggiungimento dei requisiti previsti
dallo Statuto di R.I. per la nomina di un rappresentante dell'associazione
presso il Comitato nazionale, convoca l'Assemblea straordinaria dei soci,
con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, al fine di
eleggere fra gli iscritti di cui all’articolo 2 e che siano contestualmente
iscritti per l’anno in corso a Radicali Italiani, il rappresentante
dell'associazione presso il Comitato nazionale.
3. Partecipano al voto per eleggere il Rappresentante al Comitato Nazionale
di RI solamente gli iscritti all’associazione in regola con la quota
di adesione a Radicali italiani per l’anno in corso.
4. Per l'elezione del rappresentante dell'associazione presso il Comitato
nazionale di Radicali Italiani ogni iscritto di cui al comma 3 dispone
di un voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato
abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a
una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che
nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità
di voti, si rinnova la votazione di ballottaggio. In caso di ulteriore
parità, si procede a sorteggio
5. Al Rappresentante spetta il compito di interpretare le istanze dell’Associazione
alle riunioni del Comitato Nazionale.
6. Il rappresentante dell’associazione al Comitato nazionale partecipa
di diritto ai lavori della Giunta di Segreteria di cui all’articolo
6-bis.
7. In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante dell’associazione
presso il Comitato nazionale, il Tesoriere provvede a convocare un’
Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, al fine di provvedere alla nomina di un altro rappresentante
dell’Associazione
8. L’Assemblea straordinaria dei soci in regola con le quote di
iscrizione a RI può far decadere il rappresentante dell’Associazione
in seno al Comitato nazionale, con mozione di sfiducia motivata, recante
l’indicazione del nome del candidato a sostituirlo. La mozione di
sfiducia può essere proposta da almeno un quarto degli iscritti
in regola con le quote di adesione e contestualmente iscritti a Radicali
Italiani; l’Assemblea straordinaria dei soci è convocata
con le modalità previste all’articolo 4 comma 3. Se approvata,
la mozione di sfiducia comporta l’immediata sostituzione del rappresentante
dell’Associazione al Comitato nazionale con il candidato indicato
nella mozione stessa.
Art. 8. - Procedura di modifica dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea
dei soci, alla presenza di almeno un quarto degli iscritti, e con votazioni
a maggioranza dei presenti.
2. La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene
inserita nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.
3. L’Assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere
convocata secondo le procedure di cui all’art. 4, comma 3, del presente
Statuto.
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